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Morosità


Costituzione in mora e indennizzi automatici

Come previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con il Testo Integrato Morosità Elettrica TIMOE (Allegato A alla delibera 258/2015/R/com) e con il Testo Integrato Morosità Gas – TIMG (delibera ARG/gas 99/11 e s.m.i), se il pagamento delle fatture è effettuato oltre i termini indicati nelle bollette, PolisEnergia procederà all’avvio della procedura di sospensione della fornitura.

Pagamento della bolletta in ritardo

In caso di pagamento in ritardo della fattura, PolisEnergia srl procederà alla formale costituzione in mora inviando un sollecito con preavviso di sospensione della fornitura, tramite:

  • Raccomandata con avviso di ricevimento, oppure
  • Posta Elettronica Certificata (PEC),

con indicazione del termine ultimo per il saldo della/e fattura/e insoluta/e. Il sollecito, inoltre, indicherà al cliente le modalità attraverso le quali andrà comunicato a PolisEnergia l'avvenuto pagamento della/e fattura/e. Protraendosi il mancato pagamento, valutate le circostanze del caso e senza ulteriori avvisi, PolisEnergia potrà richiedere al Distributore di sospendere la fornitura per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo Cliente. L’intervento di sospensione della fornitura da parte del Distributore potrà essere effettuato dopo 40 (quaranta) giorni solari dalla data di notifica della comunicazione di costituzione in mora. In caso di fornitura di energia elettrica, qualora le condizioni tecniche del misuratore di cui dispone il Cliente lo consentano, l’intervento di sospensione della fornitura sarà anticipato da un periodo di 15 (quindici) giorni, in cui la potenza sarà ridotta ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorso tale periodo, sarà effettuata la sospensione della fornitura.


Tali azioni verranno interrotte solo se verrà comprovato l’avvenuto pagamento della/e fattura/e.

A seguito della richiesta di sospensione e dell’eventuale riduzione della potenza disponibile o disattivazione della fornitura o di riattivazione della stessa, verranno addebitati al cliente i corrispettivi previsti dalla normativa vigente ed ulteriori oneri come Condizioni Generali di Fornitura fornite al cliente al momento della stipula del contratto con la Società.


Indennizzi automatici

Qualora Polisenergia non rispettasse le disposizioni previste dal Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE) e Testo Integrato Morosità Gas (TIMG), il Cliente avrà diritto ad un indennizzo automatico pari a:

1) Euro 30,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio

della comunicazione di costituzione in mora a mezzo Raccomandata A/R;

2) Euro 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente:

  I) Il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento;

  II) Il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora l’esercente la vendita non sia in grado di documentare la data d’invio;

 III) Il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice di chiusura del punto di Prelievo per sospensione della fornitura per morosità.


PE corrisponderà al cliente i predetti indennizzi in occasione della prima fattura utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima fattura, con causale della detrazione: “Indennizzo automatico per mancato rispetto dei termini/ modalità per la costituzione in mora”.