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CONTRATTI CONTESTATI

Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale

Cos’è un contratto non voluto?

Un contratto non voluto è quello che il cliente:

-          dichiara di non aver mai sottoscritto con un venditore di energia elettrica o gas;

-          oppure ritiene di aver accettato a seguito di una pratica commerciale scorretta, spesso in seguito a contatti telefonici o visite porta a porta (ad esempio a casa, in centri commerciali o in luoghi diversi dagli uffici del venditore).

Cosa sono le pratiche commerciali scorrette?

Si definiscono scorrette quelle pratiche che non rispettano la normale diligenza professionale e che, per il loro carattere ingannevole o aggressivo, possono condizionare in modo significativo le scelte del consumatore, portandolo a sottoscrivere un contratto che altrimenti non avrebbe firmato.

Quali passi deve seguire il cliente se si trova con un contratto non desiderato?

-          Clienti domestici: devono inviare un reclamo al fornitore non richiesto entro 40 giorni dalla data di emissione della prima bolletta, dichiarando di non aver mai firmato quel contratto.

-          Clienti non domestici: devono agire entro 30 giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza del contratto.

Sarà compito del venditore non voluto, accogliere il reclamo, dare una risposta motivata e condurre l'istruttoria per avviare la procedura di ripristino del contratto con il precedente fornitore.

Cosa prevede la normativa ARERA relativa alle pratiche commerciali scorrette e ai contratti non voluti?

  1. Riconoscibilità del personale commerciale
    • Gli incaricati delle società di vendita devono identificarsi sempre tramite tesserino di riconoscimento, riportante:
      • dati personali e qualifica (“agente di vendita”);
      • nome del venditore per conto del quale operano;
      • recapito telefonico del venditore, per consentire al cliente di verificare la legittimità della proposta.
  2. Obblighi di informazione per contratti fuori dai locali commerciali
    • In caso di contratti conclusi porta a porta o telefonicamente, le società di vendita devono inviare una lettera o email di conferma al cliente, informandolo dell’attivazione in corso della nuova fornitura di energia elettrica e/o gas.

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